L’articolo 70 della Costituzione e l’asino di Buridano #IoDicoNo

di Beppe Grillo

Secondo gli ultimi sondaggi metà degli italiani non voteranno o non sanno ancora se votare al Referendum del 4 dicembre. Tra quelli che andranno il 25% non sa ancora come votare. Il primo vincitore della consultazione è la confusione, e quindi l’astensione che in questo caso non invalida il referendum perchè per quelli di rango costituzionale non è previsto il quorum. Non è accidentale: l’astensione è voluta. La riforma è un pastrocchio incomprensibile e l’informazione che viene fatta sul tema è parziale e ricamata su misura dei falsi slogan del governo. Perchè uno dovrebbe perdere tempo a studiare le boiate di Verdini e Boschi quando non arriva a fine mese? La repulsione è comprensibile. Ma non votare non lo è. Il cittadino indeciso rischia di fare la fine dell’asino di Buridano che non sapendo scegliere tra due balle di fieno identico quale mangiare decide di stare fermo e morire di fame. Deve agire di pancia. Voi vi fidate di questa gente che vi chiede di confermare la loro riforma? Vi fidate di quelli che stanno sfasciando l’Italia? Vi fidate di Renzi, di Verdini, della Boschi?
Indecisi: lasciatevi guidare dalla pancia, dall’istinto e votate!
Io non mi fido e #IoDicoNo. Non c’è altra interpretazione possibile e la loro malafede è evidente. Nel Blog riporteremo tutti gli esempi più eclatanti della loro infidia.
Oggi iniziamo con la modifica dell’articolo 70 della Costituzione proposto dalla schiforma. Basta questo per far capire anche a un bambino che non si può dare il minimo credito a queste persone.
L’attuale articolo 70 recita: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere“.
E’ un articolo semplice e chiaro di nove parole. Volete sapere come cambierà se passerà la Schiforma di Renzi, Boschi e Verdini? Guardate il video qui sopra realizzato dai nostri ragazzi di Alto Garda e Ledro 5 Stelle oppure leggetelo di seguito. Se ci capite qualcosa scrivetelo nei commenti.

Articolo 70 della Costituzione con la Schiforma di Renzi, Boschi e Verdini di 483 parole: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma.
Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati
“.

Ps: prendete esempio dai nostri ragazzi di Alto Garda e Ledro 5 Stelle: fate informazione! Realizzate video per #IoDicoNo e diffondeteli sui social network. I migliori saranno ripresi qui sul Blog. La battaglia per il Rederendum costituzionale è importantissima. Non dobbiamo permettere a questa gente, completamente inaffidabile, di massacrare la Costituzione e il Paese. #IoDicoNo! Scopri il sito iodicono.it