La precarietà del lavoro e la conseguente discriminazione salariale sono fattori costanti e strutturali nell’esperienza delle donne lavoratrici, un fenomeno storico caratterizzato da un vero e proprio approccio di genere.
La precarietà del lavoro femminile è un fenomeno di lungo periodo, che ha attraversato tutte le fasi del capitalismo storico e ancora prima l’età preindustriale.
La legislazione a tutela delle donne lavoratrici (che in Italia nasce con una legge del 1902) si è lungamente caratterizzata come strumento protettivo del loro ruolo di madri, per salvaguardarne la capacità procreativa, e non per affermarne la pari dignità di persona.
Oltretutto le prime leggi sul lavoro femminile si riferivano solo alle operaie di fabbrica, trascurando le altre categorie in cui era occupata la maggior parte della forza lavoro femminile.
Le donne sono sempre state presenti nel mondo del lavoro ma erano soggetti invisibili, spesso perfino inconsapevoli che le prestazioni quotidiane che svolgevano nelle campagne o nella solitudine dello loro case fossero lavoro. La conquista della consapevolezza del proprio ruolo di lavoratrici, prima di tutto, e poi dei diritti relativi è stata lunga e impervia e non può dirsi certo conclusa.
Ripercorrendo a grandi passi la storia dell’età moderna è possibile riscontrare come fin dalla prima Rivoluzione industriale le modalità di impiego della forza lavoro nell’industria e nelle campagne fossero prevalentemente precarie, sia per stagionalità che per tipologia contrattuale: per tutto il primo Ottocento i lavoratori, non solo donne, venivano impiegati con contratti a cottimo con salari dunque che dipendevano dalla quantità e dalla qualità del lavoro prodotto, e non dalle ore spese per realizzarlo. I rapporti di lavoro erano definiti su base individuale e potevano essere interrotti tramite licenziamento in qualunque momento.
Con la seconda fase dell’industrializzazione le fabbriche raggiunsero dimensioni più ampie e furono adottate macchine semi-automatiche che richiedevano manodopera meno qualificata per mansioni ripetitive e parcellizzate. Queste condizioni determinarono il rapido e massiccio impiego di donne e bambini.
La situazione generalizzata di sfruttamento e precarietà dei lavoratori, e in particolare di quelli più deboli, cominciò a emergere nei paesi europei maggiormente industrializzati con la cosiddetta “questione sociale” a cavallo tra XIX e XX secolo. Numerose inchieste promosse dalla classe dirigente, da leader politici e da associazioni di lavoratori portarono alla luce e denunciarono le condizioni lavorative drammatiche del proletariato industriale.
Con lo sviluppo del sistema fordista, prima nell’industria statunitense negli anni Trenta del Novecento, poi in Europa nel secondo dopoguerra, i rapporti di lavoro guadagnarono una maggiore continuità anche se con gravi disparità geografiche e settoriali.
Durante i due conflitti bellici le donne si sostituirono nel lavoro agli uomini chiamati al fronte. Le lavoratrici si misero alla prova con successo anche in quegli ambiti generalmente riservati agli uomini, come i trasporti e la produzione di armamenti. Al termine della guerra furono massicci i licenziamenti delle lavoratrici per favorire il reinserimento dei reduci. Il lavoro femminile era comunque considerato un indebito fattore di concorrenza per gli uomini.
Per il Fascismo il ruolo della donna era quello di “angelo del focolare”, moglie e madre, dunque il lavoro extradomestico fu osteggiato in ogni modo.
Se il boom economico degli anni Cinquanta e Sessanta vede crescere il proletariato industriale assunto a tempo indeterminato i cui diritti e tutele cominciavano ad essere normati, persisteva un enorme bacino di lavoratori di riserva a buon mercato: le donne.
I livelli salariali erano generalmente dimezzati rispetto a quelli maschili e le forme di contratto quasi esclusivamente precarie. Il contratto a termine usato in modo improprio dal datore di lavoro garantiva a quest’ultimo di potersi liberare della lavoratrice non solo qualora i ritmi della produzione fossero calati, ma anche nei casi in cui avesse contratto una malattia, si fosse infortunata, avanzasse qualunque forma di rivendicazione sindacale, o avesse deciso di sposarsi e dunque avere figli. Le clausole di nubilato e la pratica delle dimissioni in bianco erano diffusissime e generalmente accettate poiché il lavoro femminile era considerato accessorio e complementare rispetto a quello dei mariti. La percentuale di donne che lasciava l’impiego dopo il matrimonio rimase molto alta fino agli anni Settanta, ovvero fino a quando la legislazione oltre a garantire maggiori tutele alle madri-lavoratrici (legge 860 del 1950) non cominciò a predisporre servizi sociali adeguati a supportarne il doppio impegno fuori e dentro casa, per esempio con gli asili nido. Quando le donne per motivi di sussistenza non potevano rischiare di perdere il lavoro si sposavano in segreto e nei casi più drammatici praticavano l’aborto illegale con enormi rischi anche per la propria salute.
Anche nei periodi di crisi il licenziamento massiccio delle donne era socialmente accettato poiché si riteneva che potessero rientrare nell’ambito domestico come casalinghe. Dunque la disoccupazione femminile accanto alla precarietà non fu mai percepita come un’emergenza sociale.
Tuttavia la presenza femminile nell’industria era capillare. Durante l’espansione industriale all’inizio degli anni Sessanta le donne non lavoravano solo nell’industria tessile, dell’abbigliamento e alimentare, ma anche in comparti tradizionalmente maschili come quello metalmeccanico e chimico. Le operaie metalmeccaniche nel 1961 erano quasi il 19% delle lavoratrici industriali del Paese.
Accanto a queste lavoratrici, socialmente riconoscibili, c’erano le migliaia di donne impiegate nel lavoro a domicilio senza essere inquadrate in alcun contratto e dunque senza godere di alcun diritto (malattia, maternità, pensione). Il fatto che non fossero registrate rendeva difficile perfino censirle e capirne l’effettivo numero, le stime parlano di 700.000 donne circa. Un esercito invisibile che durante il boom economico rappresentò un motore di sviluppo industriale fondamentale per il Paese, benché non riconosciuto. In particolare le piccole e medie imprese tessili si servivano delle lavoranti a domicilio per svolgere diverse mansioni produttive, scelta che garantiva agli imprenditori notevoli risparmi sia in termini salariali che organizzativi (spazi aziendali messi a disposizione, corrente elettrica consumata, ecc.). Le lavoranti a domicilio venivano pagate a cottimo ed appartenevano a diverse tipologie: erano contadine che nei mesi di inattività in campagna prendevano lavoro a casa e lo svolgevano con l’aiuto di altri familiari, bambini e anziani; erano operaie licenziate che accettavano per necessità la nuova condizione lavorativa anche se molto peggiori; oppure casalinghe costrette a casa dalla presenza di bambini piccoli che nella necessità di integrare il magro salario del marito affiancavano al lavoro domestico quello a domicilio.
La Commissione parlamentare di inchiesta istituita nel 1955 produsse un’imponente mole di documentazione sulla precarietà e la discriminazione che caratterizzavano la condizione lavorativa femminile. Nel 1958 pubblicò 25 volumi, due dei quali erano dedicati all’abuso dei contratti a termine, ai licenziamenti per matrimonio e alla diffusione abnorme del lavoro a domicilio. Quest’ultimo si configurava come la forma di sfruttamento peggiore e la tipologia lavorativa più precaria. Non vi era alcuna garanzia di continuità lavorativa e dunque salariale e la distribuzione dei carichi di lavoro era a totale discrezionalità del datore di lavoro. Anche il salario corrisposto a cottimo era deciso da ultimo dal datore di lavoro che ne giudicava la qualità. Il cottimo determinava orari di lavoro prolungati e ritmi massacranti che producevano un rapido logoramento del fisico delle donne, già provato dal lavoro domestico e dalle gravidanze. Inoltre anche nel lavoro a cottimo esisteva una discriminazione di genere: i “differenziali di cottimo” erano di fatto quote salariali a incentivo calcolate diversamente tra uomini e donne.
La Commissione stessa formulò alcune proposte per arginare il fenomeno dei contratti a termine e del lavoro a domicilio. La prima proposta di legge risale al 1962: la numero 230 Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, che rimase in vigore fino al 1987. La seconda legge venne approvata nel 1973 e sancì la parità di trattamento fra lavoratori cosiddetti “interni” ed “esterni” alla fabbrica e la qualificazione del lavoro a domicilio come subordinato.
Nel mezzo, nel 1963, venne approvata la legge che vietava i licenziamenti per matrimonio e dichiarava nulle le clausole di nubilato nei contratti, i licenziamenti avvenuti tra la pubblicazione di matrimonio e il primo anno dopo la celebrazione e infine le dimissioni presentate dalle lavoratrici nello stesso periodo. Nello stesso anno fu approvata la legge che garantiva alle donne l’accesso a tutte le carriere anche se nei fatti molte rimasero precluse.
Nel 1965 si tiene la Conferenza nazionale “Diritto della donna al lavoro stabile e qualificato”, in cui finalmente si denuncia la condizione ingiusta e precaria dell’occupazione femminile e una manifestazione di 4.000 donne segue la conferenza.
Nel 1966 viene varata la legge Norme sui licenziamenti individuali che pone limiti importanti ai licenziamenti indiscriminati introducendo la giusta causa o il giustificato motivo, che poi verranno adottati dall’art.18 dello Statuto dei lavoratori approvato nel 1970.
Da questo momento in poi la precarietà del lavoro venne attivamente contrastata anche se rimase una costante nel lavoro a domicilio che si acuì a seguito del fenomeno di decentramento produttivo e delocalizzazione industriale cominciato nella pima metà degli anni Settanta.
Le lotte operaie tra il 1968 e il 1973 nel frattempo avevano ottenuto sensibili miglioramenti legislativi come la riduzione delle qualifiche e l’inquadramento unico, gli aumenti salariali uguali per tutti, il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e l’adozione di strumenti di controllo per la tutela della salute, la diffusione di mense nei luoghi di lavoro e asili nido aziendali e comunali, la quasi totale abolizione del cottimo a favore di un premio in cifra fissa.
Nonostante la Costituzione repubblicana avesse già sancito la parità di genere sul lavoro all’art.37, che pur fa riferimento al ruolo di procreatrice della donna, è solo nel 1977 con la legge n.903 che si può parlare di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro. Negli anni Novanta seguiranno importanti norme sulle pari opportunità, fino alla legge n.53 del 2000 sui congedi parentali che riconosce anche ai padri una responsabilità sulla cura dei figli.
La battaglia per il riconoscimento dei diritti delle lavoratrici non è finita. Essa si combatte fuori e dentro il Parlamento, attraversa la famiglia e la Scuola. Oggi le donne che ricoprono ruoli di management nelle grandi aziende sono solo il 13% a dimostrazione di quanto sia ancora diffuso il fenomeno del Glass Ceiling ovvero del tetto invisibile che impedisce alle donne l’accesso ai massimi livelli nelle diverse carriere.
Il riconoscimento reale della parità lavorativa delle donne non è solo una battaglia di civiltà e giustizia ma, come la storia ci insegna, anche la decisiva messa a frutto di un potenziale professionale necessario allo sviluppo economico di un Paese.