Il “Certificato verde” in urbanistica è una novità assoluta nel panorama delle leggi in materia di “Governo del territorio” e rappresenta senza ombra di dubbio una soluzione innovativa che coniuga riduzione di consumo di suolo e rigenerazione urbana.
La norma, targata MoVimento 5 Stelle, è stata approvata dall’Assemblea regionale siciliana in via definitiva ieri sera, all’interno della Riforma dell’urbanistica. Ed oggi con orgoglio possiamo affermare, senza timore di smentita, che la Sicilia rappresenta un modello virtuoso di sostenibilità, da esportare in tutte le altre regioni d’Italia.
La proposta è stata sviluppata dal gruppo di lavoro coordinato da Giampiero Trizzino, all’interno del quale hanno fornito un contributo determinante l’ing. Gianfranco Caudullo, e gli arch. Gianluca Indelicato e Roberto Gambino; quest’ultimo oggi sindaco del MoVimento 5 Stelle della città di Caltanisetta.
Il Certificato verde si ispira ai principi fondamentali dello sviluppo sostenibile e della compensazione dei carichi ambientali e stabilisce che per realizzare determinate nuove costruzioni (in specifiche aree puntualmente perimetrate nello strumento di pianificazione urbanistica, chiamate “Aree risorsa”), il costruttore dovrà preventivamente acquisire e demolire una medesima cubatura di edifici degradati (anch’essi ubicati in un aree indicate nello strumento di pianificazione urbanistica, chiamate “Aree rigenerazione”), recuperare lo spazio e restituirlo alla collettività sotto forma di servizi per i cittadini (come parchi e luoghi per la convivialità).
Il Certificato verde è una evoluzione degli “Accordi urbanistici” già esistenti nel panorama del “Governo del territorio”, ma le novità rispetto ad esso sono due:
1) le due aree (“Risorsa” e “Rigenerazione”) sulle quali si sviluppa questo strumento sono preventivamente individuate dal Comune attraverso lo strumento di pianificazione, ciò al fine di stabilire a priori quali zone, più delle altre, meritano questo tipo di intervento,
2) il Certificato verde ottenuto dopo l’intervento di recupero nell’area degradata (“Area rigenerazione”) può anche essere ceduto ad altri costruttori in un mercato specificatamente costituito, al fine di innescare un sistema virtuoso di rigenerazione urbana.
Di seguito il testo della legge:
1. Costituisce obiettivo della presente legge il contenimento delle aree da urbanizzare ex novo fintantoché non siano state pienamente utilizzate le potenzialità insediative delle aree già parzialmente o totalmente edificate comprese entro i confini del perimetro urbano.
2. In sede di redazione del Piano Urbanistico Generale, è data facoltà ai Comuni di individuare Aree di Rigenerazione, Aree Risorsa ed Aree Risorse Speciali ai fini del rilascio del Certificato verde.
3. Ai sensi del presente articolo si intendono per
a) Aree di Rigenerazione: i tessuti urbani caratterizzati da maggior degrado o con la maggior esposizione al rischio sismico di scadente qualità costruttiva. L’Area di Rigenerazione, salvo motivate esigenze, è estesa ad un intero isolato.
b) Aree Risorsa: gli spazi urbani vuoti, o prevalentemente vuoti, compresi all’interno del perimetro urbano.
c) Aree Risorse Speciali: gli spazi di cui alla lettera b) che posseggano rilevanti caratteristiche panoramiche o di particolare visibilità urbana o con posizione strategica o di particolare interesse urbanistico, destinati alla realizzazione di aree pubbliche o di uso pubblico, per accogliere attrezzature pubbliche o di interesse collettivo. Nelle Aree Risorse Speciali è esclusa la residenza. Qualsiasi intervento di trasformazione edilizia o di riqualificazione urbana è selezionato con la procedura del concorso di progettazione, del concorso di idee o del concorso in due gradi, di cui al Decreto legislativo 18 aprile del 2016 n. 50 e ss.mm.ii
4. Le attività rilevanti di nuova costruzione, individuate dalle linee guida di cui al comma 7, all’interno delle Aree Risorsa o delle Aree Risorsa Speciali, subordinate al rilascio del permesso di costruire in conformità alla disciplina di cui alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 che comportino un aumento del carico urbanistico, sia di interesse pubblico che privato, sono sottoposte al procedimento di cui al presente articolo.
5. Il soggetto attuatore che intenda realizzare un intervento ai sensi del presente articolo, deve preventivamente acquisire una equivalente volumetria e una equivalente porzione di territorio in Area di Rigenerazione. Una volta acquisite, procede alla demolizione del volume esistente e alla realizzazione, nell’area resa così disponibile, di opere di urbanizzazione primaria. La superficie del lotto compresa in Area Rigenerazione è ceduta al Comune che provvede al collaudo delle opere di urbanizzazione primaria eseguite al suo interno. A seguito delle operazioni di collaudo, il Comune rilascia il Certificato verde per gli interventi previsti dal presente articolo, intestato al soggetto attuatore. Il suddetto certificato è condizione per il rilascio del titolo abilitativo ottenuto con le ordinarie procedure dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16.
6. Ai fini della tutela e della promozione dell’ideazione nonché della qualità e della realizzazione architettonica intesa come bene di interesse pubblico primario per la salvaguardia e la trasformazione del paesaggio e per lo sviluppo economico, la Regione siciliana può prevedere misure incentivanti qualora i soggetti attuatori, pubblici o privati, ricorrano alla procedura di affidamento dell’incarico mediante il concorso di progettazione, il concorso di idee o il concorso in due gradi.
7. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente redige le linee guida disciplinanti i termini e le modalità di applicazione del presente articolo.