Il Superbonus al 110% è un’opportunità unica per il benessere degli italiani e per l’economia del Paese: case più efficienti e sicure, città più belle, uno slancio all’edilizia e posti di lavoro, tutto questo potendo usufruire della maxi detrazione fiscale sui costi di diversi interventi e anche risparmiare sulle bollette. Non a caso la nostra misura è stata presa ad esempio anche dalla Commissione europea, che ha varato un piano per la ristrutturazione degli edifici in chiave ecosostenibile.
Condomini e singole unità immobiliari potranno effettuare lavori come il cappotto termico, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento (nel caso del cosiddetto Super ecobonus) o il miglioramento antisismico (nel caso del Super sismabonus) a costo zero, e realizzando uno di questi interventi si potrà usufruire della detrazione del 110% anche su altri interventi come infissi e pannelli fotovoltaici.
Ma quali sono gli adempimenti e soprattutto i tetti di spesa entro i quali viene riconosciuta la detrazione? Vediamoli insieme.
Per avere accesso all’opzione bisogna, innanzitutto, ottenere il visto di conformità dei dati rilasciato dai soggetti abilitati alla trasmissione telematica come i commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri, periti commerciali o responsabili fiscali dei CAF. Bisognerà acquisire l’asseverazione tecnica, vale a dire la dichiarazione che certifica il rispetto dei requisiti tecnici necessari per ottenere l’agevolazione fiscale e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Ricordiamo che per avere accesso al bonus, riguardo agli interventi di efficientamento energetico, è necessario dimostrare il miglioramento di almeno due classi energetiche o, nel caso sia impossibile, il raggiungimento di quella superiore. Nel caso del Super sismabonus è sufficiente documentare l’avvenuto miglioramento antisismico.
A proposito di requisiti per l’accesso al bonus, il decreto Agosto ha stabilito che eventuali difformità, urbanistiche e catastali, su singole unità abitative non incidono sulla possibilità di godere della detrazione sulle spese per i lavori sulle parti comuni di edifici plurifamiliari.
Quanto ai massimali di spesa coperti dall’agevolazione, per quanto riguarda il Super Ecobonus il tetto nel caso di isolamento termico è di 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari; 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari per edifici composti da due a otto unità immobiliari; 30.000 euro per ogni unità immobiliare per edifici con più di otto unità immobiliari. L’intervento è incentivato se riguarda almeno il 25% dell’involucro dell’edificio che delimita gli spazi a temperatura controllata (la cosiddetta superficie disperdente lorda).
Per la sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti sulle parti comuni dei condomini con impianti centralizzati, il bonus previsto è di 20.000 euro per ogni unità immobiliare nel caso di edifici fino a otto unità, 15.000 euro, invece, se gli edifici sono composti da più di 8 unità immobiliari. Per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti (ad esempio le villette a schiera) il tetto di spesa massimo per la sostituzione dell’impianto è di 30.000 euro.
Nel caso del Super sismabonus, la soglia massima di spesa per la quale si può ottenere la detrazione del 110% è di 96.000 euro per unità immobiliare (anche nel caso di parti comuni di condominio) e per l’acquisto di “case antisismiche, a condizione che l’edificio si trovi in zona sismica 1, 2 o 3.
Come previsto dal decreto Agosto, per gli edifici danneggiati dai terremoti del 2009, 2016 e del 2017 nelle aree del Centro Italia, i tetti di spesa di Super ecobonus e Super sismabonus per la riqualificazione energetica e sismica sono aumentati del 50%: ad esempio, per il sismabonus la cifra massima agevolata passa da 96.000 a 144.000 euro, se si fruisce del Superbonus in alternativa al contributo per la ricostruzione.
In tutte le altre aree terremotate, il Superbonus al 110% è valido sugli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico per la parte eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione.
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